Comma abrogato dal D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126).

Il comma 181 dell’articolo 1 così recitava:

“181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.”

Si veda l'art. 51, comma 1, del D. Leg.vo 28/02/2021, n. 36.

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