Ai sensi dell’articolo 107, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27), come modificato dal D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), limitatamente all'anno 2020, la data del 28 ottobre di cui al presente comma, è differita al 31 gennaio 2021.

I commi 4-sexies e 4-septies dell'art. 1 del D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159) dispongono:

"4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

4-septies. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."

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