Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, della L. 30/12/2021, n. 234, così recitava:

“247. Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.”

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