Comma prima inserito dal D.L. 06/03/2014, n. 16 (L. 02/05/2014, n. 68) e poi abrogato dal D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175, così recitava:

“568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”

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