Comma modificato dall’art. 7, comma 1-bis, del D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89).

La Sent. Corte Cost. 17/02/2016, n. 31 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1-bis, del D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89) nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

Comma modificato dall’art. 1, comma 1069, della L. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

La Sent. Corte Cost. 03/12/2015, n. 246 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana.

Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l’art. 1, commi 652 e 716, della L. 23/12/2014, n. 190; l’art. 1, comma 601, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l’ art. 20, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, l’ art. 1, comma 1070, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l’ art. 26, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, l’ art. 59, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Successivamente comma abrogato dalla L. 30/12/2020, n. 178, a decorrere dall’anno 2022, così recitava:

“431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.”

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