Comma abrogato dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), così recitava:

“234. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: “con particolare riferimento alle "autostrade del mare"“ sono inserite le seguenti: “e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne”;

b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: “strada-mare,” sono inserite le seguenti: “strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,”;

2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: “con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima” sono inserite le seguenti: “e per vie d'acqua navigabili interne”.”

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