Articoli soppressi dall’Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 84, così recitavano:

“Art. 2. - Attività di progettazione

1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione dei beni culturali di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Per i beni di cui all’articolo 1, comma 1, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 2 -bis , del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Comma soppresso dall’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46

4. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale intestata all’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della somma di euro 10.500.000,00.

5. L’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 3.

6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 3. - Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all’art. 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’allegato n. 1 della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle somme corrispondenti pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione dell’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa all’avvenuta stipulazione del contratto dell’appalto, si provvede al trasferimento dell’importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma.

4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dall’art. 18 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

5. Restano ferme le previsioni dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016

6. Con cadenza trimestrale, all’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.”

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