Articolo abrogato dall’Ord. P.C.M. 11/07/2017, n. 33.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6. - Attività di progettazione degli edifici scolastici di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017

1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonché le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all’elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all’approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell’entità della popolazione scolastica interessata e dell’indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica.

3. I presidenti delle regioni - vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all’approvazione del commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalità di rendicontazione della spesa al commissario straordinario.

4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i comuni e le province interessati.”

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