Ai sensi dell’articolo 1 dell’Ord. P.C.M. 19/11/2016, n. 414 per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui al presente articolo, i Soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

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