Comma sostituito dalla L. 11/12/2016, n. 232.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 18 della L. 11/12/2016, n. 232 il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, come modificato dalla L. 232/2016 è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi del presente articolo, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della L. 11/12/2016, n. 232 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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