Articolo abrogato dal D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 6 - Il consiglio dei direttori

1. Il consiglio dei direttori assicura:

a) il raccordo delle attività di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;

b) il coordinamento delle attività e l’integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all’art. 9, comma 7, della legge;

c) l’armonizzazione dell’attività dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all’art. 1, comma, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneità ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d’interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell’ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell’ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Consiglio dei direttori in particolare:

a) propone al Comitato dei ministri gli atti d’indirizzo e coordinamento dell’attività dei Servizi;

b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attività dei Servizi, nonché la loro conformità agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;

c) verifica la compatibilità dei programmi di attività degli altri soggetti di cui all’art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l’adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;

d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;

e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;

f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all’attività conoscitiva dei Servizi;

g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all’art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l’aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell’attività conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento.

4. Il consiglio dei direttori può invitare alle proprie sedute esperti."

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