Articolo abrogato dal D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 2. - Sistema dei Servizi tecnici nazionali

1. Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi":

a) il Servizio dighe;

b) il Servizio geologico;

c) il Servizio idrografico e mareografico;

d) il Servizio sismico.

2. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformità all’art. 9, comma 2, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all’attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.

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