Articolo abrogato dal D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01/07/1999. L’articolo 27 così recitava:

“Art. 27 - (Luogo e tempo del pagamento)

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.”

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