Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 32 comma 2) che "È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati."

La L. 23 dicembre 1994, n.725 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da società con azioni non quotate in borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di mercato.

La L. 23 dicembre 1994, n.725 come modificata dalla L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da società con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti."

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