Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 12/01/1998, n. 37. Questo il testo dell’articolo abrogato “Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al Comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.”.

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