Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7), così recitava:

“2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.”

La presente modifica si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

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