Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 23/10/1996, n. 553 (L. 23/12/1996, n. 652) i termini previsti dal presente comma sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 23/10/1996, n. 553 (L. 23/12/1996, n. 652) la sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

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