Comma abrogato dall'art. 16, comma 2, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"1. Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:

- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,

- le caratteristiche climatiche della zona,

- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,

- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,

un «rendimento globale medio stagionale», definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore

hg = (65 + 3 log Pn) %

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

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