Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326), le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi del presente comma nonché dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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