Articolo abrogato dal D. Leg.vo 02/10/2018, n. 122, a decorrere dal 26/10/2019, così recitava:

“Art. 26 (L) - Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, “ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;

b) lettera abrogata dal D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169;

c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

(art. 689 c.p.p.)”

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