Articolo abrogato dal D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso provvedimento.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

L’articolo 28 così recitava:

“Art. 28. (Uffici anagrafici periferici) — 1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.”

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