Ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003 n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecari e catastali i moltiplicatori previsti dal quinto comma sono rivalutati nella misura del 10%. Ai sensi dell'art.1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004 n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004 n.191, a decorrere dal 1 agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 sono rivalutati nella misura del 20%. Ai sensi dell'art.2, comma 45 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 a decorrere dal 3 ottobre 2006 per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, i moltiplicatori previsti dal comma 5 sono rivalutati nella misura del 40%.

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