I termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza, dall'art. 55, comma 5, L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

Articolo sostituito dalla delibera INAIL 26/07/1989, n. 92, punto 2), approvata con D.M. 13/12/1989, a decorrere dal 1° gennaio 1991 e, successivamente, dalla delibera Cassa Marittima Adriatica 16/11/1990, punto 2), approvata con D.M. 30/05/1991.

A norma dell'art. unico, D.M. 07/02/2001, i termini di cui al presente articolo sono prorogati al 23/03/2001, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che, entro il 20 febbraio 2001, dovrà essere corrisposto a titolo di acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000, in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

Ai sensi del comma 1125 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, in caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del presente articolo, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

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