Il D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150 ha disposto che le modifiche introdotte al presente articolo decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dal D. Leg.vo 150/2011 e che le norme abrogate o modificate dallo stesso decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Con la Circolare 07/11/2012 il Ministero della giustizia ha altresì chiarito, a proposito della modifica al comma 1 dell’art. 170 che ha soppresso il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione, che il suddetto termine va individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione. e, quindi, pari a 30 giorni dall’avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del Codice di procedura civile).

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