Articolo soppresso dal D.P.C.M. 01/12/2017, n. 238, così recitava:

“Art. 15 - Direzione generale «Belle arti e paesaggio»

1. La Direzione generale Belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla tutela dei beni architettonici e alla qualità ed alla tutela del paesaggio. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) è sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

f) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) predispone, su proposta del segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni storici e artistici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

s) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

u) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e sull'Istituto centrale della grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

4. La Direzione generale Belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e l'Istituto centrale della grafica, e in Soprintendenze Belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.”

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