Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha disposto che “Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Leg.vo 152/2006”. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14. – Sanzioni - 1. Alle attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia.

2. Alle emissioni derivanti dagli impianti, fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le disposizioni penali vigenti in materia.

3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

4. Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 9 è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

5. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali è richiesta autorizzazione, non presenta la domanda all'autorità competente nel termine previsto dall'art. 15, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5 milioni.

6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

7. Chi, nell'attività di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.”

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