Articolo inserito dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96) e, successivamente, abrogato dall'art. 29, comma 5, del D.L. 02/03/2024, n. 19, così recitava:

"Art. 38-bis. - Somministrazione fraudolenta

1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione."

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