Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 264 così recitava:

“Art. 264 - Sanzioni

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00.

2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.”

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