Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 263 così recitava:

“Art. 263 - Reperti mobili e cimeli

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.”

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