Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 257 così recitava:

“Art. 257 - Compiti dello Stato

1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1:

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;

c) può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.”

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