Allegato abrogato dal D. Leg.vo 31/03/2011, n. 55. L’allegato III così recitava:

“Allegato III - Piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione (previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 7, comma 5, dall'articolo 8, comma 5, dall'articolo 9, commi 3 e 4, dall'articolo 10, comma 3)

I. Procedura di presentazione e di approvazione dei piani.

1. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in riferimento agli impianti di distribuzione di cui sono titolari e agli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, appositi piani, contenenti almeno le informazioni previste dalla parte II, in cui sono individuati gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 3, comma 2, e gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 4, comma 2. Ciascun piano deve essere elaborato con l'obiettivo tendenziale di individuare, un numero di tali impianti pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete stradale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete autostradale, e di assicurare l'uniforme distribuzione territoriale degli stessi impianti.

2. I piani di cui al paragrafo l sono trasmessi in formato elettronico con le modalità di trasmissione indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta gli obiettivi raggiunti dal complesso dei piani di cui al paragrafo 1 e si pronuncia in merito alla approvazione degli stessi.

4. Nel caso in cui il complesso dei piani cui al paragrafo 1 non garantisca che, il numero degli impianti ivi individuati sia pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio nazionale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete autostradale nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede ai soggetti che hanno presentato un piano in cui una o entrambe le percentuali stabilite dal paragrafo 1 non sono state raggiunte di presentare un nuovo piano nel quale sia assicurato il raggiungimento delle predette percentuali. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

5. Indipendentemente dal rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 4, nel caso in cui il complesso dei piani di cui al paragrafo 1 non garantisca l'uniforme distribuzione degli impianti ivi individuati presso tutto il territorio nazionale, secondo i criteri indicati nella parte III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede a tutti o ad alcuni dei soggetti che hanno presentato i piani di presentare un nuovo piano in cui tale uniforme distribuzione sia assicurata secondo le modalità stabilite nella richiesta. La richiesta può essere diretta anche ai soggetti che hanno presentato un piano nel quale le percentuali previste dal paragrafo 1 sono state raggiunte. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della relativa richiesta.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2005, le imprese di cui al paragrafo 1, in caso di modifica di quanto indicato nel piano, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'aggiornamento del piano stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si pronuncia in merito alla approvazione di tali aggiornamenti con le modalità previste dai paragrafi precedenti.

II. Informazioni da inserire nei singoli piani.

1. I piani di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 4 devono contenere, con riferimento a tutti gli impianti considerati nel piano, anche diversi dagli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, le seguenti informazioni:

- soggetto referente del piano;

- soggetto/i titolare di ciascun impianto di distribuzione;

- indirizzo di ciascun impianto di distribuzione;

- marchio degli impianti di distribuzione;

- tipo (benzina / combustibile diesel) e grado dei combustibili (contenuto di zolfo pari a 50 mg/kg / contenuto di zolfo pari a 10 mg/kg) commercializzati presso ciascun impianto di distribuzione;

- codice aziendale di ciascun impianto di distribuzione.

III. Criteri di uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione.

1. Presso ciascuna Provincia in cui siano presenti uno o più comuni aventi una popolazione superiore a 150.000 abitanti e, a partire dal 1° gennaio 2006, presso ciascuna provincia, il numero degli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere pari ad almeno il 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio provinciale.

2. Presso la rete autostradale deve essere assicurata la presenza di almeno un impianto di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, ogni 300 Km della rete.”

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