Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12. - Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l'articolo 245quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente). — 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245bis e 245ter.

Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.».”

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