Articolo abrogato dal D.P.R. 03/06/1998, n. 252. L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2. - Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.”

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