Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato il presente articolo.

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