Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 11; modificato dall'art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 29/12/2011, n. 230 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 15, del D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218, così recitava:

“Art. 126-ter - Spese applicabili

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.”

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