Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342 le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui all’art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342 sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 17/10/2000, n. 425 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3, del D. Leg.vo 04/08/1999, n. 342.

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