L’art. 15-ter del D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123) dispone:

“1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all’articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.”

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