Articolo abrogato dal D.P.R. 07/09/2010, n. 166.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17. - Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentati dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.”

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