Comma modificato dall’art. 103, comma 1, del D. Leg.vo 10/9/1993, n. 360.

La Sent. Corte Cost. 17/06/1996, n. 198 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

In seguito, il presente comma è stato modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27/06/2003, n. 151 (L. 01/08/2003, n. 214); dall’art. 36, comma 1, della L. 29/07/2010, n. 120 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo 29/05/2017, n. 98 a decorrere dal 01/01/2020.

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