Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, a decorrere dal 30/03/2003, così recitava:

“Art. 46. - Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono altresì eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilità, trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.”

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