Articolo abrogato dall’art. 299, comma 1, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall’art. 299, comma 1, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002, così recitava:

“Art. 42. - Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.”

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