Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2. - Ambito di applicazione e scopo

1. Il presente decreto detta le disposizioni per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, contiene, come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio è soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio è soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le entità tecniche distinte di cui al presente comma.

4. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I annesso al medesimo.

5. Il presente decreto non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.”

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