Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291.

2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291.

3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.

4. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.

5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente decreto, non correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549.

6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987.

7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente decreto è svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e dai competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del Ministero.

8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:

a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;

c) non corredati dalla dichiarazione di conformità;

d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità.

9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.”

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