Il D.L. del 21/06/2013 n. 69 (L. del 07/08/2013 n. 98), ha disposto che “Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente”.

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