Comma modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 27/07/2005, n. 144 (L. 31/07/2005, n. 155); dall’art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 30/09/2021, n. 132 (L. 23/11/2021, n. 178).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 30/09/2021, n. 132 (L. 23/11/2021, n. 178), i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente al 30/09/2021, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

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