Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, del D.L. 08/10/2021, n. 139 (L. 03/12/2021, n. 205), così recitava:

“Art. 2-quinquiesdecies. - Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.”

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