Parole sostituite dall'art. 16-bis, comma 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157) con efficacia a decorrere dal 01/01/2020.

Inizialmente il termine era fissato entro il 15 aprile.

Ai sensi dell’art. 61-bis, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27), per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui al presente comma, è prorogato al 5 maggio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 22, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69), per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui al presente comma è prorogato al 10 maggio.

Ai sensi dell’art. 10-quater, comma 2, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25) per l’anno 2022, il termine del 30 aprile è prorogato al 23 maggio.

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