Comma inserito dall'art. 50, comma 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) e, successivamente, abrogato dall’art. 18, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108), così recitava:

"2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo."

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