Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 15/06/2015, n. 80. Ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 80/2015 la modifica introdotta dall’art. 13 del D.L. 80/2015 si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla L. 183/2014, che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui i decreti legislativi attuativi della L. 183/2014 non entrino in vigore, a decorrere dal 01/01/2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni del presente articolo si applicano nel testo vigente prima del 25/06/2015, data di entrata in vigore del D.L. 80/2015.

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