La L. del 19/03/1983 n. 72 ha disposto che "I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila".

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